La comunicazione Banca Dati F-gas è l’obbligo che segue ogni installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento di un’apparecchiatura contenente gas fluorurati: l’impresa o la persona certificata che ha eseguito il lavoro deve trasmettere i dati dell’intervento alla Banca Dati entro 30 giorni.
La regola è contenuta nell’articolo 16 del DPR 16 novembre 2018, n. 146, il regolamento italiano di esecuzione della disciplina europea sui gas fluorurati. Questa guida spiega chi deve comunicare, quali interventi rientrano nell’obbligo, quali dati vanno preparati e come il termine dei 30 giorni si collega al registro dell’apparecchiatura previsto dal Regolamento (UE) 2024/573.
Fonti verificate il 29 ottobre 2026. La guida ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale: in caso di dubbio prevalgono il testo del decreto su Normattiva e le indicazioni pubblicate sul portale fgas.it.
Cos’è la Banca Dati F-gas
La Banca Dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li contengono è istituita dall’articolo 16, comma 1, del DPR 146/2018 ed è gestita dalle Camere di Commercio. Vi confluiscono per via telematica due flussi di informazioni:
- le vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate, comunicate dai rivenditori (commi 2 e 3);
- gli interventi sulle apparecchiature (installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento), comunicati dalle imprese e dalle persone certificate (commi 4, 5 e 7).
L’accesso avviene dal portale bancadati.fgas.it; le imprese e i tecnici utilizzano l’area dedicata alla comunicazione degli interventi su interventi.fgas.it. Le informazioni generali, la normativa e la modulistica sono pubblicate sul portale fgas.it.
Chi deve comunicare gli interventi
L’obbligo ricade sull’impresa certificata che ha eseguito l’intervento oppure, quando l’attività è svolta da un soggetto non tenuto alla certificazione come impresa, sulla persona certificata. Il decreto lo indica per ciascun tipo di intervento: dopo l’installazione (comma 4), dopo il primo controllo delle perdite, la manutenzione o la riparazione e dopo ciascun intervento successivo (comma 5), dopo lo smantellamento (comma 7).
Due precisazioni del testo sono utili nella pratica:
- Chi interviene dopo non risponde dell’installazione. Il comma 6 chiarisce che l’impresa o la persona certificata che comunica un controllo, una manutenzione o una riparazione non è responsabile dell’installazione eseguita da altri.
- L’obbligo è scattato in modo graduale. Per le comunicazioni degli interventi, il decreto fissava la decorrenza all’ottavo mese dall’entrata in vigore, avvenuta il 24 gennaio 2019. Oggi l’obbligo è pienamente operativo.

Il termine dei 30 giorni
Il comma 8 dell’articolo 16 stabilisce che le informazioni previste dai commi 4, 5 e 7 sono comunicate per via telematica alla Banca Dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento. Il termine decorre quindi dal giorno in cui il lavoro è stato eseguito, non dalla data della fattura o del pagamento.
Esempio pratico. Una riparazione eseguita il 7 ottobre va comunicata entro il 6 novembre. Se nello stesso mese l’impresa ha svolto venti interventi in date diverse, ciascuno ha la propria scadenza: non esiste un invio cumulativo a fine mese previsto dal decreto.
Il decreto non entra nel dettaglio del calcolo dei giorni festivi o delle scadenze che cadono nel fine settimana. Per evitare dubbi, la scelta più prudente è comunicare l’intervento nei giorni immediatamente successivi, quando i dati sono ancora a portata di mano, senza attendere l’ultimo giorno utile.
Quali interventi vanno comunicati
| Intervento | Riferimento | Chi comunica |
|---|---|---|
| Installazione | Art. 16, comma 4 | Impresa o persona certificata che ha installato |
| Primo controllo delle perdite, manutenzione o riparazione e ogni intervento successivo | Art. 16, comma 5 | Impresa o persona certificata che ha eseguito l’intervento |
| Smantellamento | Art. 16, comma 7 | Impresa o persona certificata che ha smantellato |
Per tutti e tre i casi vale lo stesso termine di 30 giorni previsto dal comma 8.
Le vendite di gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate seguono invece un canale diverso: le comunicano i rivenditori al momento della vendita (commi 2 e 3). Per l’installatore questo significa che, quando il cliente ha acquistato l’apparecchiatura presso un rivenditore, i dati di vendita possono già essere presenti nella Banca Dati; la comunicazione dell’installazione resta comunque a carico di chi installa e richiede gli estremi del documento di acquisto.
I dati da preparare per la comunicazione Banca Dati F-gas
Il modo più rapido per rispettare il termine è raccogliere i dati già in cantiere. Di seguito l’elenco, riformulato in sintesi, delle informazioni richieste dall’articolo 16 per ciascun tipo di intervento.
Dopo l’installazione (comma 4)
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- dati identificativi dell’operatore, cioè di chi ha il controllo effettivo dell’apparecchiatura;
- data e luogo dell’installazione;
- tipologia di apparecchiatura e suo codice identificativo univoco;
- quantità e tipo di gas fluorurati presenti e di quelli eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- se il gas aggiunto è riciclato o rigenerato, l’impianto di provenienza;
- dati dell’impresa o della persona certificata che ha installato;
- eventuali note.
Dopo controllo delle perdite, manutenzione o riparazione (comma 5)
- data, se disponibile, e luogo dell’installazione originaria;
- dati dell’operatore;
- tipologia e codice identificativo univoco dell’apparecchiatura;
- quantità e tipo di gas presenti e di quelli aggiunti durante l’intervento;
- impianto di riciclo o rigenerazione, se pertinente;
- dati dell’impresa o della persona certificata;
- data e tipo di intervento eseguito;
- quantità e tipo di gas recuperato;
- eventuali note.
Dopo lo smantellamento (comma 7)
- data e luogo dello smantellamento;
- dati dell’operatore;
- tipologia e codice identificativo univoco dell’apparecchiatura;
- quantità e tipo di gas recuperati;
- misure adottate per il recupero e lo smaltimento dei gas;
- dati dell’impresa o della persona certificata che ha smantellato;
- eventuali note.
Il dato che più spesso manca al momento della comunicazione è il codice identificativo univoco dell’apparecchiatura, insieme ai riferimenti dell’installazione originaria quando si interviene su un impianto installato da un’altra impresa. Annotarli alla prima visita evita di dover tornare dal cliente.
Il collegamento con il registro dell’apparecchiatura
Accanto alla comunicazione nazionale esiste l’obbligo europeo di tenere un registro per ogni apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite. L’articolo 7 del Regolamento (UE) 2024/573, in vigore dall’11 marzo 2024, chiede agli operatori di registrare, tra l’altro:
- quantità e tipo di gas contenuti, indicando a parte la quantità aggiunta durante l’installazione;
- le quantità aggiunte durante manutenzione, assistenza o a causa di perdite, con le date;
- la quantità di gas recuperata;
- se il gas aggiunto è riciclato o rigenerato, con il nome e l’indirizzo dell’impianto;
- l’impresa che ha eseguito l’intervento, con il numero di certificato, e la persona fisica che lo ha svolto;
- date e risultati dei controlli delle perdite e delle riparazioni;
- in caso di dismissione, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.
Le registrazioni vanno conservate per almeno 5 anni, salvo che siano conservate in una banca dati istituita dalle autorità competenti dello Stato membro. Le imprese che eseguono gli interventi per conto degli operatori conservano a loro volta una copia per almeno 5 anni (art. 7, par. 2). Se e in quale misura la Banca Dati F-gas italiana sostituisca il registro tenuto dall’operatore non è chiarito in modo esplicito nei testi consultati per questa guida: conservare comunque una propria copia completa resta la soluzione più sicura.

Quando un controllo genera una nuova scadenza
Ogni controllo delle perdite è a sua volta un intervento da comunicare. Per questo è utile conoscere la frequenza dei controlli prevista dall’articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2024/573 per le apparecchiature contenenti gas dell’allegato I in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente:
| Carica in t CO2 equivalente | Controllo almeno ogni | Con sistema di rilevamento perdite |
|---|---|---|
| da 5 a meno di 50 | 12 mesi | 24 mesi |
| da 50 a meno di 500 | 6 mesi | 12 mesi |
| 500 o più | 3 mesi | 6 mesi |
Dopo la riparazione di una perdita, l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento richiede inoltre un controllo di verifica da parte di una persona certificata non prima che siano trascorse 24 ore di funzionamento e non oltre un mese dalla riparazione. In pratica, una riparazione produce due comunicazioni distinte alla Banca Dati: quella della riparazione e quella del successivo controllo, ciascuna con il proprio termine di 30 giorni.
Esempio di calcolo. Un condizionatore con 18 kg di R410A: il GWP della miscela, calcolato con il metodo dell’allegato VI del regolamento, è 2.088. La carica corrisponde a 18 × 2.088 ÷ 1.000 = 37,58 t CO2 equivalente, nella fascia da 5 a meno di 50 tonnellate: controllo almeno ogni 12 mesi, oppure ogni 24 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite. Se il controllo viene eseguito il 3 marzo, la comunicazione va inviata entro il 2 aprile e il controllo successivo va programmato entro il marzo dell’anno seguente.
Cosa vede l’operatore dell’apparecchiatura
Il comma 10 dell’articolo 16 consente agli operatori, cioè ai clienti che hanno il controllo delle apparecchiature, di consultare nell’area riservata della Banca Dati le informazioni relative alle proprie apparecchiature e di scaricare un’attestazione. Una comunicazione mancante o incompleta è quindi visibile anche al cliente, che può chiedere chiarimenti all’impresa che ha eseguito l’intervento.
Come organizzare il lavoro
- Raccogliere i dati sul posto. Codice identificativo, tipo e quantità di gas, gas aggiunto e recuperato, dati dell’operatore: tutto ciò che serve alla comunicazione va annotato durante l’intervento.
- Annotare la scadenza. Per ogni intervento, la data di esecuzione più 30 giorni. Un elenco unico ordinato per scadenza evita che un lavoro rimanga indietro.
- Comunicare e conservare la ricevuta. Dopo l’invio dalla Banca Dati, registrare la data e il riferimento della comunicazione accanto all’intervento.
- Programmare il controllo successivo. Calcolare la carica in t CO2 equivalente, ricavare la frequenza dall’articolo 5, paragrafo 6, e fissare subito la data del prossimo controllo; dopo una riparazione, fissare anche il controllo di verifica entro un mese.
- Tenere aggiornato il registro. Le stesse informazioni alimentano il registro dell’apparecchiatura previsto dall’articolo 7 del regolamento europeo.
Frigiqo è pensato proprio per questa parte del lavoro: tiene in un unico elenco gli interventi ancora da comunicare con la relativa scadenza dei 30 giorni, prepara i campi richiesti e calcola la data del controllo successivo. L’invio ufficiale resta sempre sulla Banca Dati F-gas. Per sapere come vengono preparate le guide e gli strumenti, si può consultare la pagina Chi siamo; per seguire le prossime guide, la sezione Articoli.
Domande frequenti
Il termine dei 30 giorni vale anche per i controlli delle perdite?
Sì. Il comma 8 dell’articolo 16 del DPR 146/2018 applica il termine di 30 giorni alle comunicazioni dei commi 4, 5 e 7, e il comma 5 comprende il primo controllo delle perdite e ogni intervento successivo.
Chi comunica se l’impianto è stato installato da un’altra impresa?
Ciascuna impresa comunica gli interventi che ha eseguito. Chi effettua un controllo, una manutenzione o una riparazione su un impianto installato da altri comunica il proprio intervento e, secondo il comma 6, non è responsabile dell’installazione.
Da dove si effettua la comunicazione?
Dall’area dedicata alla comunicazione degli interventi della Banca Dati F-gas, raggiungibile da interventi.fgas.it, con le credenziali rilasciate all’impresa o alla persona certificata.
La comunicazione alla Banca Dati sostituisce il registro dell’apparecchiatura?
Il Regolamento (UE) 2024/573 esonera dalla conservazione quinquennale le registrazioni tenute in una banca dati delle autorità competenti, ma i testi consultati non chiariscono in modo esplicito come questo si applichi alla Banca Dati italiana. Conservare una propria copia del registro per almeno 5 anni è la scelta più prudente.
Il termine dei 30 giorni si conta dalla data della fattura?
No. Il comma 8 fa decorrere i 30 giorni dalla data dell’intervento. La fattura serve come dato da comunicare per l’installazione (numero e data del documento di acquisto), ma non sposta il termine.
Bisogna comunicare anche gli interventi successivi sulla stessa apparecchiatura?
Sì. Il comma 5 richiede la comunicazione dopo il primo controllo delle perdite, manutenzione o riparazione e dopo ciascun intervento successivo. Ogni controllo periodico produce quindi una nuova comunicazione con il proprio termine.
Fonti
- DPR 16 novembre 2018, n. 146, art. 16 (Normattiva)
- DPR 146/2018, Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019
- Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (EUR-Lex), artt. 4, 5 e 7 e allegato VI
- Portale fgas.it e Banca Dati F-gas
Verificato il 29 ottobre 2026. Per segnalare un errore o un riferimento superato è possibile scrivere tramite la pagina Contatti. Frigiqo non è affiliato al Ministero né alle Camere di Commercio.
